Con l'art. 1 ai commi da 54 a 89 L. 190/2014, modificata dall’art. 1 co. da 111 a 113 L. 208/2015 è stato istituito il regime forfetario.
Tra le varie particolarità del regime in questione, desta vivo interesse, quanto viene riportato dall’art. 1 co. 77 L. 190/2014 che ai fini contributivi prevede la contribuzione ridotta del 35% sul reddito determinato forfetariamente.
L’agevolazione pertanto riduce, per le gestioni artigiani e commercianti, di ridurre la contribuzione rispetto a quella ordinaria sul reddito d’impresa dichiarato.
È da rimarcare che tale agevolazione ha natura opzionale e attivabile tramite presentazione telematica e con la massima tempestività rispetto al provvedimento d’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti.
È da rimarcare che tale agevolazione ha natura opzionale e attivabile tramite presentazione telematica e con la massima tempestività rispetto al provvedimento d’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti.
In caso di presentazione tardiva l’accesso sarà valido solo per l’anno successivo e non per quello in corso (si veda Circ. INPS n. 22 del 31/01/2017).
Tale agevolazione contributiva può essere utilizzata solo da persone fisiche che operano in qualità d’impresa (iscritte alla gestione artigiani o alla commercianti), mentre è inibita a chi svolge l’attività di lavoro autonomo, anche se fiscalmente in regime forfetario.
Infine, si sottolinea che, in caso di contribuzione annua inferiore alla contribuzione calcolata sul minimale, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (così come stabilito dall’art. 2 co 29 della L. 335/1995).
Ciò vuol dire, come riportato dalla Circ. Inps n. 27 del 12/02/2018, il reddito minimale per l’anno 2018, ai fini del calcolo del contributo IVS (cosiddetti contributi minimi), è euro 15.710 e l’aliquota per i commercianti è 24,09%: pertanto il contributo minimo annuo ammonta a euro 3.784,54 il quale permette di aver riconosciuto tutti i 12 mesi di contribuzione.
Nell’ipotesi in cui un forfetario esercitasse l’opzione agevolativa di cui si parla e pertanto versasse euro 2.500 annuo, in ragione del seguente calcolo, 2.500/(3.784,54/12), gli verrebbero riconosciuti solo 8 mesi di contribuzione su 12.
Nell’ipotesi in cui un forfetario esercitasse l’opzione agevolativa di cui si parla e pertanto versasse euro 2.500 annuo, in ragione del seguente calcolo, 2.500/(3.784,54/12), gli verrebbero riconosciuti solo 8 mesi di contribuzione su 12.